| Leggi e agevolazioni per chi non sente bene. | |
| Di seguito vengono riportate le agevolazioni previste dalla legge italiana e la procedura per la fornitura gratuita della protesi acustica per chi ha problemi di udito. Per una trattazione più completa si consiglia di scaricare il libro:"Manuale di leggi e provvedimenti in favore della persona con problemi di udito" edito da Associazione Ascolta e Vivi Onlus. | |
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| Chi ha diritto alle agevolazioni per l'acquisto di protesi e accessori. | [torna su] |
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La sanità
italiana eroga agevolazioni e contributi ai cittadini italiani con problemi
di udito con invalidità civile riconosciuta, a tutti i minori di
18 anni con problemi di udito, ai sordomuti riconosciuti. Il minore
ipoacusico ha diritto alla (al compimento della maggiore età rientrerà
nell'invalidità civile): I benefici
ottenibili dal cittadino riconosciuto "sordomuto " sono: Nota importante: come si può notare dal confronto delle tabelle riportate, la condizione più "vantaggiosa" per il cittadino con problemi di udito in termini di agevolazioni è lo stato di "sordomuto". Ma per la legge italiana possono essere riconosciuti "sordomuti" tutti i cittadini che rispettino solo i seguenti requisiti: |
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| Requisiti per la fornitura gratuita della protesi o degli ausili. | [torna su] |
| Il
vigente Nomenclatore non prevede limiti minimi di perdita uditiva per la
concessione della protesi acustica. I requisiti per aver diritto alla fornitura della protesi con spesa a carico del S.S.N. sono:per il maggiorenne: riconoscimento dell'invalidità civile da parte della Commissione medica dell'A.S.L. di appartenenza (percentuale di invalidità maggiore o uguale al 34 %), Gli invalidi affetti da cofosi (assenza di qualsiasi residuo uditivo utilizzabile da entrambi i lati) non hanno diritto alla fornitura protesica. Per accelerare la fornitura protesica la Commissione medica, nel caso la percentuale di invalidità sia maggiore del 34 %, può rilasciare una dichiarazione di accertata invalidità che eviterà un'inutile attesa per l'arrivo del verbale (art.2 comma 1 punto C), (All.7). |
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| Protesi riconducibile | [torna su] |
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Il paziente, ottenuta la prescrizione protesica
sull'apposito modulo regionale (Mod. 03), può indirizzare la propria
scelta anche su presidi protesici non contemplati nell'elenco del Nomenclatore
Tariffario (protesi intrauricolare, protesi regolabile con telecomando,
a programmazione digitale, digitali ecc.) ma riconducibili alle caratteristiche
di questi. |
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| Modalità di erogazione della protesi acustica e dei sussidi. | [torna su] |
| Il
medico prescrittore deve essere obbligatoriamente uno specialista competente
per patologia, dipendente del S.S.N (rientrano in questa categoria gli specialisti
ambulatoriali e i dipendenti di strutture specialistiche ospedaliere o universitarie). Presso l'Assessorato Regionale della Sanità è istituto l'elenco dei medici abilitati alla prescrizione, identificati con un codice che dove essere riportato sulla prescrizione. La prescrizione della protesi deve scaturire da un'attenta valutazione clinica del paziente e far parte integrante di un programma di prevenzione, riabilitazione e cura. Per effettuare la prescrizione della protesi acustica devono essere effettuati i seguenti test audiometrici: Allegato
alla prescrizione (da effettuarsi sul modello 03) deve essere steso il
programma terapeutico, si allega il modello elaborata dall'ASL di Milano
specificatamente modificato per la protesi acustica e per i sussidi (art.4
comma 3 punto C), (All. 8-9-10). |
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| Fornitura della protesi o dell'ausilio. | [torna su] |
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La fornitura
della protesi acustica e dell'ausilio avviene dopo l'autorizzazione dell'A.S.L.
all'azienda audioprotesica che ha steso il preventivo. |
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| Rinnovo o sostituzione della protesi acustica o degli ausili. | [torna su] |
| La
fornitura di una nuova protesi acustica o degli ausili può essere
richiesta quando: I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in casi di modifica dello stato psicofisico del paziente. Il comma 3 dell'art. n.7 dell'attuale Nomenclatore Tariffario stabilisce che in caso di: In questo caso l'invalido dovrà sottoscrivere una dichiarazione del motivo che ha causato una sostituzione prima dello scadere del termine previsto Per quanto riguarda il minore di 18 anni, la legge non fissa un periodo minimo per una nuova fornitura protesica in quanto: "l'età evolutiva rende necessaria la sostituzione o la modifica del presidio con cadenze temporali variabili da soggetto a soggetto, previo controlli clinici previsti". |
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| Riparazione della protesi acustica o degli ausili auditivi. | [torna su] |
| La
riparazione della protesi o del sussidio uditivo e la sostituzione delle
chiocciole è a totale carico dell'A.S.L. nel caso la protesi non
sia stata fornita con la procedura di riconducibilità. Il medico prescrittore per la riparazione dovrà compilare lo stesso modello 03 utilizzato per la prescrizione; in questo caso non è richiesta la stesura del piano riabilitativo. E' necessaria l'autorizzazione dell' A.S.L. di competenza; alla richiesta non deve essere allegato alcun documento o esame clinico. Ricordiamo che il Nomenclatore Tariffario stabilisce che tutte le protesi acustiche fornite devono avere 12 mesi di garanzia. Quando la
fornitura della protesi acustica viene attuata con la "riconducibilità"
essa risulta di proprietà dell'invalido e conseguentemente le spese
di riparazione non vengono più sostenute dall'A.S.L. ma dall'invalido
stesso. |
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| Collaudo. | [torna su] |
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Il paziente
dopo aver ritirato la protesi ed effettuato l'adattamento dall'audioprotesista,
entro 20 giorni dalla consegna dovrà presentarsi presso lo specialista
che ha effettuato la prescrizione o la sua unità operativa per
il collaudo in base all'art. 4 comma 10 del Nomenclatore Tariffario. |
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